BELLIS S.P.A.
Capitale sociale: € 720.000,00 Sede Legale e Direzione Generale Via Boezio, 4/C – 00193 ROMA
Tel. 06/32803594 Fax 06/32803400
Cod.Fisc./Part.Iva 08237631000- C.C.I.A.A. di Roma n. 08237631000 R.E.A. N. 1082550- U.I.C. n. 37243

AVVISO DELLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

 Questo Avviso:

    • richiama l’attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore del Clienti per i prodotti ed i servizi finanziari trattati dall’Intermediario Apulia prontoprestito S.p.A.;
    • riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, nonché da quanto disposto dalla Deliberazione C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 4 marzo 2003 e dal Provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 29/07/2003;
    • non riguarda la trasparenza dei servizi d’investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinato dal D.Lgs. n. 58/1958 (Testo Unico Finanza) e dalle disposizioni della Consob.

     

     

    DIRITTI DEL CLIENTE

    Il Cliente ha diritto:

    1. di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
    2. di avere a disposizione e di asportare i Fogli Informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sull’Intermediario finanziario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
    3. qualora l’Intermediario Finanziario si avvalga di TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, di avere a disposizione, mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i Fogli Informativi relativi all’operazione od al servizio offerto;
    4. di OTTENERE, prima della conclusione del contratto, senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna l’Intermediario Finanziario (ed il Cliente) alla stipula del contratto;
    5. di RICEVERE un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
    6. di RICEVERE comunicazioni periodiche sull’andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all’anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
    7. di essere INFORMATO, sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;
    8. di RECEDERE dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, senza spese e ed alle condizioni precedentemente praticate;
    9. di OTTENERE a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni; tale diritto spetta anche a colui che gli succede a qualunque titolo, anche nell’amministrazione dei suoi beni. Sarà cura dell’Intermediario Finanziario  indicare al Cliente od al suo successore, al momento della richiesta, l’importo delle spese necessarie all’ottenimento della documentazione in questione;

    e, in particolare, per i contratti di credito al consumo , il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:

    1. di ADEMPIERE, in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all’1% del capitale residuo;
    2. di OPPORRE al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivante dal contratto di credito al consumo, tutte le accezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione.
    3. nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di AGIRE contro quest’ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

        Il credito al consumo è una forma di prestito, che l’Intermediario Finanziario accorda per l’acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

    NORME A TUTELA DEL CLIENTE

    Sono a tutela del cliente:

    1. l’OBBLIGO della forma scritta del contratto, salvo i casi  normativamente stabiliti, a pena di nullità;
    2. l’OBBLIGO, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’Istituto Finanziatore e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso  e dei Fogli  Informativi relativi all’operazione od al Servizio offerto ;
    3. l’OBBLIGO di consegnare ai Clienti consumatori, prima dell’acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
    4. l’OBBLIGO di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
    5. l’APPROVAZIONE SPECIFICA della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al Cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
    6. l’APPROVAZIONE SPECIFICA delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
    7. la NULLITAdelle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni ed i prezzi previsti dalla legge ;

    e, in particolare, per i contratti di credito al consumo, il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:

    1. l’INDICAZIONE, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
    2. l’OBBLIGO di indicare nei contratti: l’ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere modificato; l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture Assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica.

       Al fine di evitare qualsiasi malinteso circa l’effettiva abilitazione all’offerta fuori sede ovvero alla mediazione dei soggetti cui il cliente interessato ai prodotti trattati dall’Intermediario Finanziario si rivolge, vogliano i lettori di questo avviso accertarsi preliminarmente che tali soggetti risultino effettivamente iscritti  nell’elenco degli agenti in attività finanziaria ovvero all’albo dei promotori finanziari ovvero all’albo dei mediatori creditizi. A tal fine il cliente potrà chiedere al suo interlocutore una evidenza dell’incarico sottoscritto con l’Intermediario Finanziario  e/o l’esibizione del prescritto tesserino di riconoscimento;
          La mancata iscrizione nei predetti elenchi ed albi professionali comporta il divieto assoluto di esercitare le relative attività di agente in attività finanziaria, di promotore finanziario e di mediatore creditizio;

        In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).

    PROCEDURE DI RECLAMO

    E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
    Il cliente può inviare i reclami, anche per lettera raccomandata A/R, ad Apulia prontoprstito S.p.A. – Ufficio Reclami presso bancApulia – Via Tiberio Solis n.40, 71016 San Severo (FG), FAX 0882/201388 o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica (e-mail) ufficioreclami@bancapulia.it o anche tramite la Sezione dedicata alla “Presentazione Reclami” del sito www.apuliaprontoprestito, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
    Il cliente, se non è soddisfatto della risposta  o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice, può presentare ricorso a:
     - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersiall’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca d’Italia, oppure     chiedere all’intermediario.
    - Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la risoluzione stragiudiziale delle controverse bancarie, finanziarie e societarie), ove  l’intermediario committente  ha aderito per i servizi di “conciliazione” o di “arbitrato”. Per sapere come rivolgersi al  Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere all’intermediario.
    E’ fatto comunque salvo il diritto del cliente di adire l’Autorità Giudiziaria

    Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi finanziari offerti.


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Bellis Spa - Capitale sociale: € 720.000,00 Sede Legale e Direzione Generale Via Boezio, 4/C - 00193 - ROMA - Tel.06/32803594 - Fax.06/32803400
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FOGLIO INFORMATIVO

1)  PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DI STIPENDIO, SALARIO, COMPENSO

2)PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE  CESSIONE DEL QUINTO DI PENSIONE

3) PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

(redatto ai sensi delle disposizioni di cui alla Deliberazione CICR 04/03/2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 25/07/2003)
F.I. n. 9 / 2010 / 1 - Valido dal 01/01/2010

 

“Premesso che il prestito verrà acquisito, istruito ed erogato, in nome e per conto della Società Mandante (Istituto finanziatore / Intermediario committente), dalla \Mandataria Bellis Spa, con sede legale in Roma – Cap 00193 - alla via Boezio n. 4/C, sito internet http://www.bellisonline.it - Elenco generale ex art.106 D.Lgs. 385/93, Iscrizione U.I.C. n. 37243 – Cap. Sociale € 720.000,00 – Codice fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Roma n. 08237631000, direttamente per il tramite della propria rete di agenti in attività finanziaria ad essa società collegati da appositi contratti di agenzia”.

INFORMAZIONI SUI SEGUENTI ISTITUTI FINANZIATORI / INTERMEDIARI COMMITTENTI


Apulia prontoprestito S.p.A. (Società del gruppo bancario bancApulia)
Sede Legale: Via Tiberio Solis, 40 – 71016 San Severo (FG) – Tel.: 0882/201111 www.apuliaprontoprestito.it – apuliaprontoprestito@bancapulia.it Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 e ss.c.c.: bancApulia S.p.A. Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese Foggia n.02875460244
Capitale sociale € 236.000.000,00 interamente versato
Iscritta al n. 32387 dell’elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 385/93
Iscritta nell’elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 del D.Lgs. 385/93

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO TERZO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE


[INSERIRE nome, indirizzo, telefono, e-mail, qualifiche e n. di iscrizione agli Albi o Elenchi, anche mediante timbro, dell’Agente in Attività Finanziaria tramite il quale il Cliente è entrato in rapporti con l’Intermediario Finanziario, o del Mediatore Creditizio che ha messo il Cliente in relazione con l’istituto o del dipendente della mandataria che entra in contato con il cliente]:

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE


Capitale lordo mutuato (o preso a prestito): per “capitale lordo mutuato” si intende l’importo nominale risultante dall’importo unitario di ciascuna rata mensile moltiplicato per il numero complessivo delle rate costanti previste dal piano di ammortamento.
Cessione del quinto dello stipendio: E’ un prestito personale non finalizzato ed a tasso fisso, destinato a lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati, detti anche “cedenti” o “mutuatari”), che si attua mediante cessione fino ad un quinto dello stipendio per un periodo massimo di 120 mesi. L’erogazione del prestito avviene in un'unica soluzione iniziale ed il rimborso avviene mediante trattenute mensili di importo costante sulla busta paga da parte del datore di lavoro, che provvede poi a versarli alla società finanziatrice. Il finanziamento deve essere assistito da garanzie.
Cessione del quinto della pensione: è un prestito personale non finalizzato ed a tasso fisso, concesso ai  pensionati pubblici e privati ed estinguibili con cessione di quote della pensione fino ad un quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. Le condizioni particolari di erogazione sono stabilite dalla specifica normativa e in particolare, dalla dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modifiche ed integrazioni (tra cui l’art. 13-bis della legge n. 80 del 14/05/2005, di conversione del d.l. 14/3/2005 n. 35, con cui è stato modificato ed integrato l’art. 1 – commi 2-bis e ss. del DPR n. 180/1950), dal relativo Regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e dal D.M. 27/12/2006 n. 313.
Delegazione di Pagamento: è un prestito personale  non finalizzato al consumatore, a tasso fisso, estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro alla Mandataria (artt. 1269 e 1723, comma 2, c.c.), previo  conferimento da parte del mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro, del relativo mandato irrevocabile. La Delegazione di Pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro. Valgono, per questa operazione, tutte le condizioni esposte per il prestito contro cessione di quote dello stipendio al quale il prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento è stato assimilato, giusta risoluzione della Banca d’Italia del 31 marzo 2003. Nel caso in cui l’importo della delegazione di pagamento fosse superiore al quinto dell’emolumento percepito dal richiedente il finanziamento, l’operazione è considerata prestito personale e non assimilata alla cessione del quinto.
Debito residuo: Porzione di un prestito che rappresenta il capitale che il debitore deve ancora versare al creditore. Esso non comprende gli interessi .
Durata del finanziamento: Intervallo temporale concordato dal Creditore e dal Debitore entro cui il Debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.
Estinzione anticipata: Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un onere aggiuntivo In caso di estinzione anticipata al Debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto nel contratto, di un compenso, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (1% del capitale residuo nel caso di operazioni di credito al consumo);
Garanzia assicurativa/Costi Assicurativi: La stipula del contratto di finanziamento è subordinata alla sottoscrizione dei contratti di assicurazione contro il rischio di decesso e della perdita di occupazione del Cedente a copertura delle perdite pecuniarie o del credito ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 180/1950. Le polizze contro il rischio decesso e per perdite pecuniarie assicurano il rimborso del capitale mutuato in caso di premorienza del Cedente e dell'interruzione definitiva del rapporto di lavoro che intervenga prima dell'estinzione del prestito. I costi dell'assicurazione saranno a totale carico del Cedente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di Assicurazione direttamente dalla Mandataria/Cessionaria al momento dell'erogazione del prestito. In entrambi i casi sopra specificati, l'Assicurazione rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso il Cedente ed i suoi eredi, nonché a qualsiasi pretesa in relazione alle somme assicurate. Il Cessionario, inoltre, a garanzia del proprio credito, ha facoltà di stipulare, in via alternativa alla polizza perdite pecuniarie, una polizza credito a garanzia del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento. In quest'ultimo caso l'Assicuratore, una volta che l'Amministrazione terza ceduta o l'eventuale Fondo Pensione Complementare abbiano corrisposto il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti al Cessionario, ha diritto di rivalsa sul Cedente che non viene liberato dall'obbligo di estinguere il residuo debito del finanziamento. La garanzia assicurativa può essere prestata da Compagnie Assicurative ovvero, nei casi previsti, dal Fondo INPDAP.
Insolvenza: Mancato o ritardato rimborso all’Ente Finanziatore di una o più rate da parte del Debitore.
Interessi di mora: Tasso di interesse, a carico del debitore, applicato nel caso di ritardo nel pagamento delle rate periodiche e per il periodo di ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste, sulla base delle previsioni contrattuali.
Netto ricavo del prestito: somma che effettivamente rimane a disposizione del mutuatario, al  netto delle commissioni corrisposte alla banca committente ed alla società finanziaria, delle spese di istruttoria (ove applicate), dei costi assicurativi (o di garanzia) e delle spese di bollo ed oneri fiscali. Tale somma potrà essere anche sensibilmente inferiore al capitale lordo preso a prestito”.  
Compenso per estinzione anticipata: Compenso aggiuntivo eventualmente chiesto al Debitore per l’estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all’1% del capitale residuo.
Piano di ammortamento: Modello finanziario che riporta, per un’operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l’importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo.
Quota capitale: Porzione della rata periodica di rimborso che rappresenta la parte di capitale preso in prestito che viene restituita con il pagamento della rata stessa.
Quota interessi: Porzione della rata periodica di rimborso che rappresenta la parte degli interessi maturati sul capitale preso in prestito che viene restituita con il pagamento della rata stessa.
Rata:Versamento periodico da corrispondere alla Finanziaria come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) / ISC –(Indicatore Sintetico di Costo): E’ l’ indicatore del costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua. Comprende gli oneri accessori quali ad esempio le spese di istruttoria e le spese di apertura pratica. Non comprende l’imposta di bollo e gli altri oneri fiscali. Non vi è sostanziale differenza tra il concetto di TAEG e quello di ISC.
TAN (Tasso Annuo Nominale): Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Debitore dovrà corrispondere al Finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non rientrano gli oneri accessori, le spese e le imposte.
Valore attualizzato del prestito: per valore attualizzato del prestito si intende l’importo che rappresenta il valore attuale del prestito concesso, scorporato della quota degli interessi ricompresi nelle rate mensili stabilite dal piano di ammortamento.
TEG  (tasso effettivo globale dell’operazione di finanziamento). E’ un indicatore, espresso in punti percentuali, utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraia di cui all’articolo 2 della legge n. 108/1996, dato dal Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) in vigore per la categoria di operazione di finanziamento pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio e quindi vietato bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM in vigore per la categoria di operazione di finanziamento, aumentarlo della metà ed accertare che quanto richiesto dall’Intermediario finanziario non sia superiore. Viene calcolato tenuto conto degli interessi, commissioni, costi assicurativi e/o di garanzia, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (escluse quelle per gli oneri fiscali collegati all’erogazione).

Capitale erogato: è la somma che l’Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo e quanto pagato per suo conto in dipendenza degli oneri di attivazione del prestito stesso. E’ al netto degli importi detratti per l’estinzione di eventuali altri prestiti in corso di ammortamento.
Cessione pro solvendo: negozio giuridico mediante il quale viene ceduto il credito in luogo del pagamento, ma il Cedente non è liberato della sua obbligazione sin quando il debito non sia estinto.
Agente in attività finanziaria: soggetto iscritto nell’analogo Elenco professionale tenuto presso l’U.I.F. (Ufficio d’Informazione Finanziaria già Ufficio Italiano Cambi) che propone i prodotti finanziari dell’intermediario e può, se munito di procura, sottoscriverne i relativi contratti.
Mediatore creditizio: soggetto iscritto nell’analogo Albo professionale tenuto presso l’U.I.F. che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le banche e gli intermediari Finanziari con la clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse.
Commissioni dell’Istituto Finanziatore: Rappresentano la remunerazione per le prestazioni quali l’esame della documentazione, la deliberazione a la successiva amministrazione del mutuo, la elaborazione dei dati in funzione del D. Lgs. 231/2007 e della legge 108/96, le perdite per la differenza di valuta tra la data di erogazione iniziale e la data di decorrenza dell’ammortamento, per la copertura del rischio di interesse per tutta la durata dell’operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, nonché per l’eventuale ritardo nell’adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto.
Commissioni dell’Intermediario Finanziario (Mandataria): Da corrispondersi complessivamente per i compensi della Mandataria per la elaborazione dei dati in funzione del D.Lgs. 231/2007 e della legge 108/96e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto.
Commissioni/Provvigioni ad Agenti/Mediatori eventualmente intervenuti: Dovute agli Agenti in attività Finanziaria o al Mediatore Creditizio eventualmente intervenuti, nella misura percentuale del capitale lordo mutuato convenuta e comunque nell’ambito del limite massimo indicato nel documento di sintesi, cui il Mutuatario abbia discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per il complesso di attività e servizi che questi hanno posto a disposizione per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita dal contratto di finanziamento sottoscritto; 2) concorrere all’attività pre-istruttoria del prestito; 3) assisterlo fino all’erogazione del prestito ed alla ricezione dell’assegno corrispondente; 4) ogni altra attività di servizio e di acquisizione documentale prestata.
Oneri fiscali (imposta di bollo): in misura fissa in base alla normativa vigente .
Spese (postali, notifica, registrazione, ecc.,): Per le spese postali, di notifica e di registrazione (se eventualmente eseguita). Le spese indicate, sostenute o da sostenersi nel corso del contratto, sono comprensive anche dell’invio dei rendiconti periodici.
Spese di istruttoria pratica: Spese per l’analisi di concedibilità del finanziamento.
Oneri relativi al rimborso dei costi sostenuti dall’Ente Previdenziale/Debitore Ceduto per l’effettuazione delle trattenute: Oneri annui richiesti dall’Ente Finanziario al Mutuatario prima della stipula del contratto, per ogni contratto finanziato, e trattenuti in un’unica soluzione in sede di liquidazione del prestito di Cessione del Quinto della Pensione e Delegazione di Pagamento. In caso di estinzione anticipata, trattandosi di un onere connesso al numero di trattenute effettuate, sarà rimborsato al debitore per la parte relativa al periodo non maturato.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE OPERAZIONI

1.   Cessione del Quinto:
Prestito non finalizzato al consumatore, a tasso di interesse fisso, estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della retribuzione mensile cui il mutuatario abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato. Il prestito è disciplinato dal D.P.R.  5 gennaio 1950, n. 180 e dal relativo Regolamento esecutivo emanato con il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché dagli artt. 1198 e seguenti c.c.. Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del mutuatario ad opera del proprio datore di lavoro che ne effettua diretta rimessa all’intermediario cessionario. L’operazione deve essere assistita da garanzia assicurativa contro il rischio morte e di perdita dell’impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.
Per i PENSIONATI è stato introdotto il prestito non finalizzato al consumatore pensionato contro cessione del quinto della pensione con l’art. 13-bis del decreto legge 14/03/2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14/05/2005, n. 80; è regolamentato, in via non esclusiva, dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/12/2006 n. 313 e dalle vigenti disposizioni dei competenti Enti Previdenziali. Si rende applicabile, altresì, la normativa della cessione del quinto dello stipendio di cui sopra, con l’accorgimento di sostituire la retribuzione con l’emolumento pensionistico, il datore di lavoro con l’Ente previdenziale competente, e limitare le polizze assicurative  unicamente al rischio morte.
2.   Delegazione  di pagamento:
Prestito  non finalizzato al consumatore, a tasso fisso, estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro alla Mandataria (artt. 1269 e 1723, comma 2, c.c.), previo  conferimento da parte del mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro, del relativo mandato irrevocabile. La Delegazione di Pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro. Valgono, per questa operazione, tutte le condizioni esposte per il prestito contro cessione di quote dello stipendio al quale il prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento è stato assimilato, giusta risoluzione della Banca d’Italia del 31 marzo 2003. Nel caso in cui l’importo della delegazione di pagamento fosse superiore al quinto dell’emolumento percepito dal richiedente il finanziamento, l’operazione è considerata prestito personale e non assimilata alla cessione del quinto.
Informazioni sul soggetto erogante: Le operazioni di Finanziamento possono essere eseguite dalla nostra società anche in qualità di mandataria di istituti bancari e finanziari con noi convenzionati, ovvero i contratti di prestito possono essere da noi a questi ultimi ceduti.
Reti Esterne: i contratti possono essere conclusi mediante l’intervento della rete dei nostri Agenti in Attività Finanziaria, ovvero di Mediatori Creditizi con noi convenzionati. Si precisa che questi ultimi non agiscono e tanto meno rappresentano l’Intermediario. Entrambi i soggetti debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Si evidenzia, inoltre, che i Mediatori Creditizi che entrano in contatto con la nostra società Intermediaria, vengono da noi remunerati anche per conto del Cliente all’esito della conclusione del contratto per cui nessun ulteriore corrispettivo deve essere direttamente loro versato in relazione ai contratti con noi stipulati.
Durata: il prestito è rimborsabile in rate mensili per periodi di ammortamento compresi tra i 24 e 120 mesi.
Tempi di erogazione: L’importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato solo dopo che sarà stato ottenuto il benestare o nulla osta da parte dell’ente datore di lavoro o Ente Previdenziale e dopo che saranno stati trattenuti gli oneri di cui ai capi « a, b, c, d, e, f, g, h,i » del prospetto Condizioni Economiche e comunque allorquando la Mandataria sarà in possesso ed avrà verificato l’idoneità di tutta la documentazione propedeutica al prestito.
Assicurazione e garanzia dell’ammontare del prestito: A garanzia del mancato adempimento, da parte del Mutuatario, dell’obbligazione di rimborso di finanziamento, oltre all’unica garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando e dalle somme che a qualsiasi titolo, anche una tantum, venissero corrisposte in favore del cliente in ragione della cessazione del rapporto lavorativo, all’atto del perfezionamento del contratto di mutuo contro cessione del quinto vengono stipulate polizze assicurative a copertura del “Caso Morte” (di cui alla successiva lettera  - a -)  e del “Rischio di mancato adempimento, da parte del mutuatario, dell’obbligazione di rimborso del finanziamento” (di cui alle successive lettere  - b – b1).
a) Il premio assicurativo “garanzia Caso Morte” è il premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione in virtù della quale il mutuatario ha ottenuto, nell’interesse del mutuante, copertura del rischio di decesso avvenuto prima dell’estinzione del debito, il cui costo sarà scomputato dal netto ricavo. La polizza stipulata a copertura del rischio morte del lavoratore estingue ogni debito del mutuatario, lasciando indenni gli eredi dalla posizione debitoria preesistente. Sono escluse dalla copertura assicurativa eventuali rate insolute (e relativi interessi di mora) scadute prima del decesso del mutuatario.
b) Il premio assicurativo a garanzia delle “Perdite Pecuniarie”  è il premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione stipulata dal mutuatario/assicurato con costi a proprio carico, nell’interesse del mutuante a garanzia del rischio di mancato adempimento, da parte del mutuatario, dell’obbligazione di rimborso del finanziamento avvenuto prima dell’estinzione del debito. Il costo del premio sopra menzionato sarà scomputato dal netto ricavo.
b1) Il premio assicurativo a garanzia del “Rischio Credito” costituisce una garanzia stipulata dal mutuante con costi a proprio carico contro il mancato adempimento del mutuatario dell’obbligazione di rimborso del finanziamento, non derivante da decesso. Per le somme corrisposte al mutuante dall’Assicuratore questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del mutuante verso il mutuatario ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di fine rapporto o indennità equipollente; Fondo Pensione; Istituto di Previdenza obbligatoria. Tale polizza è sottoscritta dal Mutuante se il Mutuatario non si attiva per la sottoscrizione della copertura “ Perdite Pecuniarie”.
Per i lavoratori dipendenti dello Stato la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita direttamente dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.) mediante il rilascio della garanzia di cui all’art. 32 del D.P.R. 180/50.  Le garanzie rilasciate dall’I.N.P.D.A.P. e dal gruppo F.S. sono regolate dalla normativa speciale (DPR. 5/1/1950 n. 180) e sono accessorie esclusivamente al prestito contro cessione del quinto. Per le operazioni di cessione del quinto della pensione viene stipulata apposita polizza ad esclusiva copertura del rischio morte. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda all’estratto della convenzione proposto dalla compagnia di assicurazione.  
Rischio tipico dell’operazione: Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall’impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi a ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all’incremento di commissioni e/o delle spesse a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..
Estinzione anticipata: Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l’importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell’estinzione nella misura massima consentita, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Qualora il Mutuatario non versi in un’unica soluzione entro tale data dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva rata in scadenza. In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati sotto le lettere «b-c-d-e-f-g» riportate nel frontespizio non saranno rimborsabili neppure parzialmente. Conseguentemente il Cliente fruirà esclusivamente dell’abbuono, per il periodo di ammortamento non goduto, della quota di interessi e, se già anticipati dal Cliente, degli Oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dall’Ente Previdenziale/Debitore Delegato per l’effettuazione delle trattenute.
Relativamente ai “Costi Assicurativi””, di cui alle lettere «h - h1» riportate nel frontespizio, la parte di premio pagata e non goduta sarà rimborsata nei tempi ed alle modalità disciplinate nella documentazione ricevuta in sede di sottoscrizione della Copertura Assicurativa.

CONDIZIONI ECONOMICHE a carico del Cliente afferenti le operazioni di prestito
 rimborsabile mediante CESSIONE DEL QUINTO E DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

I valori sono indicati nelle loro entità massime e quelli in percentuale sono applicati sul capitale lordo mutuato; con riferimento alla data della proposta contrattuale.

 

I.

Rata Mensile di rimborso

Nel limite massimo del quinto dello stipendio, salario o pensione netta mensile

 

II.

Numero Rate

Massimo 120 mensili

 

III.

Capitale Lordo da Rimborsare

Rata Mensile per 120

 

IV.

TAN (Tasso nominale annuo)

IRS a 4 anni (rilevato l’ultimo giorno del mese precedente alla richiesta) + 2,50

 

V.

TAEG/ISC

Massimo 23,14%

 

VI.

TEG

Nel limite massimo del tasso soglia usura o di eventuali condizioni convenzionali

 

a.

Interessi (al TAN)

In funzione del Capitale Lordo, del Numero Rate e del TAN applicato

 

b.

Commissioni dell’Istituto Finanziatore (Cessionaria)

Massimo 11,8%

 

c.

Commissioni dell’Intermediario Finanziario (Mandataria)

Massimo 23% (comprensive di quelle corrisposte al mediatore/agente di cui al punto D)

 

d.

Commissioni/Provvigioni ad Agenti/Mediatori eventualmente intervenuti

Massimo 18%

 

e.

Oneri fiscali (imposta di bollo in misura fissa su contratto) in rivalsa

In base alla vigente normativa fiscale (attualmente Euro 14,62)

 

f.

Spese (postali, notifica, registrazione ecc.)

Euro 50,00

 

g.

Spese Istruttoria

Euro 450,00

 

h.

Costi assicurativi o di garanzia “Caso Morte”

Come da tariffe imposte dalle Imprese di Assicurazione o dall’INPDAP.
Il valore varia in relazione all’età anagrafica, all’ammontare ed alla durata del finanziamento richiesto, salvo diversa valutazione del rischio specifico effettuata dalle Imprese di Assicurazione in sede di assunzione dello stesso

 

h.1

Costi assicurativi o di garanzia “Rischi relativi all’occupazione”

Come da tariffe imposte dalle Imprese di Assicurazione o dall’INPDAP.
Il valore varia in relazione all’età anagrafica, all’anzianità di servizio del Cliente, al tipo di occupazione, all’ammontare ed alla durata del finanziamento richiesto, salvo diversa valutazione del rischio specifico effettuata dalle Imprese di Assicurazione in sede di assunzione dello stesso

 

i.

Onere relativo al rimborso dei costi sostenuti dall’Ente Previdenziale o dal Debitore delegato per l’effettuazione delle trattenute 

Euro 264,00 (onere totale, variabile in funzione della durata del finanziamento e dell’Ente)

 

 

NETTO RICAVO (III-a-b-c-d-e-f-g-h-h1-i)

Importo da erogare al Cliente al lordo di eventuali estinzioni di precedenti impegni in corso di ammortamento

 

-

Interessi di mora

TAN contrattuale maggiorato di 4 punti percentuali

 

-

Oneri fiscali connessi alle comunicazione alla Clientela (imposta di bollo)

In base alla vigente normativa fiscale (attualmente Euro 1,81 nei casi previsti)

 

-

Recupero spese di comunicazioni alla clientela, per singola comunicazione oltre i bolli

Euro 10,00

 

-

Estinzione anticipata (compenso massimo)

1% del capitale residuo

 

-

Spese emissione duplicati di documento

Euro 30,00 (in caso di richiesta)

 

-

Recupero per invio duplicato documenti

Euro 15,00

TEGM e TASSO SOGLIA: di seguito si riporta la tabella relativa alla rilevazione dei Tassi  Effettivi Globale Medio (TEGM) al fine della legge sull’usura in vigore nel trimestre in corso.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO, SALARIO O COMPENSO


Art. 1 Il documento di sintesi - costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Validità e conclusione del contratto – Il contratto si intende valido e concluso nel momento in cui il Richiedente (Cedente) ha conoscenza della presa d’atto da parte della Cessionaria Apulia prontoprestito spa, mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti.
Con la predetta presa d’atto, Apulia p.p. procede alla verifica preliminare dei requisiti per l’ammissione a finanziamento dell’operazione, sulla base dei dati e della documentazione prodotta dal richiedente e/o trasmessa dalla convenzionata.
Ai fini dell’applicazione al contratto delle condizioni economiche pro-tempore vigenti, come da foglio informativo allegato e dei tassi debitori di cui alla L. 108/96, si fa riferimento alla data della comunicazione al Mutuatario della presa d’atto da parte della cessionaria. Resta inteso che eventuali modificazioni delle condizioni economiche in senso sfavorevole al Mutuatario, che fossero intervenute nel periodo intercorrente tra la data della proposta contrattuale e quella della comunicazione della presa d’atto, saranno prive di effetto per quest’ultimo.
Il Richiedente (Cedente) è fin d’ora a conoscenza che il contratto di finanziamento, come sopra perfezionato, deve intendersi in ogni caso sottoposto alla condizione sospensiva della successiva delibera di accettazione da parte di Apulia p.p., dalla quale dipende la sua efficacia. La delibera di accettazione sarà comunicata al Cedente per procedere all’erogazione ed entrata in ammortamento del finanziamento, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 8, il cui verificarsi costituirà pertanto condizione di efficacia del contratto stesso, a decorrere dalla data della citata presa d’atto, ai sensi dell’art. 1360 cod.civ..
Del pari, il Richiedente prende atto che, nel caso in cui non intervenga la suddetta delibera di accettazione da parte di Apulia p.p., il contratto di finanziamento si intenderà fin dall’origine privo di effetti, e la Cessionaria non sarà tenuta ad assumere alcuna obbligazione nei confronti del Richiedente o di eventuali soggetti terzi.
Art. 3 - Costituzione del mutuo - II Cedente, valendosi della facoltà di cedere il quinto della sua retribuzione in base alle vigenti disposizioni di legge, con riguardo, per la cessione del quinto dello stipendio, salario o compenso al Testo Unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni (tra cui l’art. 13-bis della legge n. 80 del 14/05/2005, di conversione del d.l. 14/3/2005 n. 35, con cui è stato modificato ed integrato l’art. 1 – commi 2-bis e ss. del DPR n. 180/1950), al relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, al D.M. 27/12/2006 n. 313, si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Cessionario, dell’importo lordo di cui al sub «III», che si obbliga con il presente atto a restituire mediante la cessione pro-solvendo di quote del suo stipendio uguali, mensili e consecutive, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, con gli effetti previsti, rispettivamente, dal D.P.R. n. 180/50 e successivo regolamento e dall’art. 13-bis della Legge n. 80 del 14/05/2005 e dal D.M. 27/12/2006 n. 313, nonché dall’art. 1198 del codice civile. II prestito si intende concesso al Tasso di interesse nominale annuo pari a quanto indicato al sub «IV», corrispondente all’importo di cui al sub «a», a scalare mensilmente. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG/ISC) relativo al presente prestito, comprensivo di tutti gli oneri indicati dal successivo art. 6, con esclusione delle spese e commissioni per la rivalsa degli oneri erariali, come da comunicazioni di Banca d’Italia, è pari a quanto indicato al sub «V» calcolato ipotizzando l’anno composto da 12 mesi uguali ai sensi del Decreto Ministero del Tesoro 6 maggio 2000.
Art. 4 - Notifica all’Amministrazione datrice di lavoro - Il presente contratto sarà notificato all’Amministrazione dalla quale il Cedente dipende, che è obbligata, ai sensi delle norme di legge richiamate dall’art. 3e per quanto possa occorrere anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla retribuzione di quest’ultimo l’importo della quota ceduta, ad iniziare  dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito, ininterrottamente, fino alla totale estinzione del debito. L’Amministrazione dalla quale il Cedente dipende, entro il 10 di ciascun mese, verserà a favore della cessionaria gli importi mensili a mezzo bonifico bancario sul c/c n. c/c n. 615308061753, CIN Z, ABI 03069, CAB 03254, CODICE IBAN IT 40 Z 03069 03254 615308061753 intestato a Bellis Spa presso la Banca Intesa, o sul c/c postale n. 000082809534, CIN O, ABI 07601, CAB 04600, CODICE IBAN IT 13 O 07601 04600 000082809534, intestato a Bellis Spa. È facoltà della Cessionaria modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l’anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.
Art. 5 - Netto Ricavo - Il Cedente prende atto che, per la detrazione delle spese, delle commissioni, dei costi assicurativi e di tutti gli oneri a suo carico, di cui all’art. 6, il Netto Ricavo e quindi l’importo a lui erogato ammonterà  alla somma indicata alla  voce“NETTO RICAVO” riportata sul frontespizio, al lordo di eventuali estinzioni di precedenti prestiti in corso di ammortamento.
Art. 6 - Ritenute sulla liquidazione - In sede di liquidazione del prestito il Cedente autorizza la Cessionaria a trattenere, in un’unica soluzione, gli importi relativi alle seguenti spese e commissioni contenute sul frontespizio sotto le lettere «a-b-c-d-e-f-g-h-h1». Tali importi sono relativi alle commissioni dovute alla Cessionaria alla cui organizzazione il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi, per le attività conclusive del prestito (es.: la remunerazione per le prestazioni quali l’esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo, la elaborazione dei dati in funzione del D. Lgs. 231/2007 e della legge 108/96, le perdite per la differenza di valuta tra la data di erogazione iniziale e la data di decorrenza dell’ammortamento, per la copertura del rischio di interesse per tutta la durata dell’operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista nonché per l’eventuale ritardo nell’adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto), alle commissioni per l’attività svolta dall’agente o dal mediatore creditizio eventualmente intervenuto nell’operazione di prestito, alla rivalsa degli oneri erariali, alle spese contrattuali fisse (tra le quali le spese di notifica e di eventuale registrazione), alle spese di istruttoria della pratica per le attività preliminari del prestito, al premio anticipatamente dovuto per il costo assicurativo o di garanzia relativo alle polizze di assicurazione o alla garanzia INPDAP in virtù delle quali il Mutuatario ha ottenuto, nell’interesse del Mutuante la copertura del  rischio di decesso (Polizza Vita) e la copertura del rischio dell’impossibilità di adempiere all’obbligazione di pagamento a favore dell’Ente Finanziatore a causa della perdita dell’impiego con conseguente cessazione  dell’erogazione dello stipendio (Polizza Perdite Pecuniarie) avvenuti prima dell’estinzione del debito.
Art. 7 - Estinzione anticipata - Il Cedente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l’importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell’estinzione nella misura massima consentita, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Qualora il Cedente non versi in un’unica soluzione entro tale data dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva rata in scadenza. In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati sotto le lettere «b-c-d-e-f-g» riportate nel frontespizio non saranno rimborsabili neppure parzialmente, come anche non saranno rimborsabili quelli espressi nel successivo art.18. Conseguentemente il Cedente fruirà esclusivamente dell’abbuono della quota di interessi per il periodo di ammortamento non goduto. Relativamente ai “Costi Assicurativi”, di cui alle lettere «h - h1» riportate nel frontespizio, la parte di premio pagata e non goduta sarà rimborsata nei tempi ed alle modalità disciplinate nella documentazione ricevuta in sede di sottoscrizione della Copertura Assicurativa.
Art. 8 - Condizioni di efficacia del contratto ed erogazione del prestito – Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 in ordine al momento di perfezionamento del contratto, il Cedente non potrà richiedere il versamento del Netto Ricavo della cessione così come definito dal precedente art. 5, se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa e, in specie, se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo, o atto ad esso equipollente, da parte dell’Amministrazione dalla quale il Cedente dipende e non sarà stato verificato dalla Cessionaria l’avvenuto adempimento delle altre condizioni previste e l’assenza di elementi ostativi o pregiudizievoli a suo carico. Il Cessionario è autorizzato a trattenere e compensare dal Netto Ricavo della cessione , nell’ipotesi di concorrenza con altri prestiti (anche non a fronte di cessione di quote della retribuzione) e/o pignoramenti sull’emolumento, tutte le somme occorrenti per l’estinzione di tali operazioni (estinzione a cui il Cessionario provvederà a proprio insindacabile giudizio). Il Cedente, ora per allora ed in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti e/o vincoli gravanti sulla sua retribuzione compiuta dal Cessionario, accettando inoltre che tutte le somme corrisposte a tale titolo siano detratte dal Netto Ricavo.
Art. 9 - Debitore Ceduto- PerDebitore Ceduto” deve intendersi il datore di lavoro del Cedente e qualsiasi altra Amministrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum od un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.
Art. 10 - Cambiamento del datore di lavoro - Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il Cedente dà facoltà ed autorizza sin da ora il Cessionario a notificare il presente contratto alla stessa perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile suddetta nonché su quanto indicato dal successivo art. 11 del presente atto. Agli effetti di cui sopra il Cedente si obbliga a comunicare al Cessionario con la massima tempestività tutte le modifiche del suo rapporto di lavoro nonché il suo trasferimento al Cessionario ed all’Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella, ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate all’art. 1 del D.P.R. n. 180/50, il conto della presente cessione assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.
Art. 11 - Cessazione del Rapporto di lavoro, vincolo del TFR - La cessione estenderà i suoi effetti sul trattamento di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l’Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sull’eventuale liquidazione della prestazione di cui agli articoli 11 e 14 del D.Lgs. N.252 DEL 05/12/2005 e sulle somme dovutegli a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il Cedente consente che il Debitore Ceduto trattenga da tali somme l’importo necessario per l’estinzione della cessione e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Cedente si impegna a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto durante l’ammortamento del prestito riconoscendo che tali somme (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di cessione in garanzia in favore del Cessionario per l’integrale rimborso dell’operazione. Gli eventuali oneri imposti dall’Amministrazione o dagli Enti di previdenza per l’effettuazione delle trattenute saranno a carico del Cedente. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro anziché ad una pensione o ad altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una tantum a titolo di indennità di fine rapporto o di capitale assicurato od altro, a carico tanto del datore di lavoro, quanto di qualsiasi altro Ente o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione anche privato, tale somma dovrà essere corrisposta come credito ceduto (pro-solvendo) in un’unica soluzione al Cessionario fino alla concorrenza dell’intero residuo debito, scontati, nell’ipotesi di estinzione anticipata, i soli interessi contrattuali non ancora maturati. Nel caso del diritto del Cedente a ricevere congiuntamente sia una somma una tantum, sia un trattamento pensionistico od altro assegno continuativo o di previdenza anche privata, la cessione dovrà essere estinta prima con trattenuta della somma corrisposta una tantum e, ove questa somma non fosse sufficiente ad estinguerla, con trattenuta per il residuo eventuale sulla pensione od assegno vitalizio. Il Cedente riconosce e consente, quindi, a che la cessione estenda i suoi effetti ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della fine del rapporto di lavoro, con efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del presente contratto. Se tuttavia, dette somme non fossero sufficienti ad estinguere il debito residuo, ovvero il datore di lavoro e/o le Amministrazioni interessate non dovessero provvedervi, il Cedente fin d’ora si riconosce obbligato all’immediato pagamento in un’unica soluzione di quanto dovuto per l’estinzione della cessione, con conseguente immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura prevista dall’art. 16.
Art. 12 - Riduzione della retribuzione - Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto, cosi come previsto dagli articoli 35 e 55 del D.P.R. n. 180/50.
Art. 13 - Copertura Assicurativa del rischio di decesso del mutuatario - A maggior garanzia del Cessionario e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute per premorienza del Cedente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1891 del codice civile e dell’art. 54 del D.P.R. n. 180/50 viene contratta, ad esclusivo beneficio del Cessionario, una polizza di assicurazione vita con Compagnie di Assicurazione riconosciute dalla Cessionaria con cui questa ha sottoscritto specifici accordi, per l’ammontare complessivo delle quote cedute per l’intera durata dell’operazione. Per effetto di tale polizza, del costo pari a quanto indicato al sub «h», la premorienza del mutuatario determina a favore del mutuante la corresponsione da parte dell’Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso, con esclusione di eventuali rate insolute del finanziamento scadute prima del decesso del mutuatario. A ricezione del residuo importo, da parte del mutuante, il debito si considera estinto. L’Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del mutuatario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal mutuatario a garanzia del finanziamento  quali: trattamento di fine rapporto (art.2120 del c.c.) o indennità equipollente, ovvero somme maturate presso “Fondo Pensione”.
Art. 14 - Copertura Assicurativa del rischio di mancato adempimento, da parte del Mutuatario, dell’obbligazione di rimborso del finanziamento - A maggior garanzia del Mutuante e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute a causa della perdita dell’impiego del Mutuatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1891 del codice civile e dell’art. 54 del D.P.R. n. 180/50 il Mutuatario stesso deve contrarre, ad esclusivo beneficio del Mutuante, una polizza di assicurazione “Perdite Pecuniarie” con Compagnie di Assicurazione riconosciute dal Mutuante con cui questo ha sottoscritto specifici accordi, per l’ammontare complessivo delle quote cedute per l’intera durata dell’operazione. Per effetto di tale polizza, del costo pari a quanto indicato al sub «h1», la perdita dell’impiego del Mutuatario determina a favore del Mutuante la corresponsione da parte dell’Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del verificarsi dell’evento, con esclusione di eventuali rate insolute del finanziamento scadute prima della perdita dell’impiego. Il premio è pagato dal Mutuatario e la surrogazione dell’assicuratore verso il Mutuatario stesso non è consentita. 
 Il Mutuatario prende atto che nel caso in cui non abbia sottoscritto una “Polizza Perdite Pecuniarie” il Mutuante, con costi a proprio carico, stipula una Polizza Credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell’obbligazione di rimborso di finanziamento del Mutuatario. Per le somme corrisposte al Mutuante dall’Assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del Mutuante verso il Mutuatario ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione, Istituto di Previdenza Obbligatoria.
Art. 15 - Elezione di domicilio – II Cedente, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, elegge come domicilio la residenza indicata sul frontespizio del presente contratto od alternativamente altro indirizzo come indicato sul frontespizio del presente contratto od alternativamente la sede dell’amministrazione dalla quale dipende indicata sul frontespizio del presente contratto e s'impegna contestualmente a comunicare con tempestività ogni eventuale e successiva variazione. Il Cessionario si impegna a recepire la variazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione.
Art. 16 - Interessi di mora - Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti su ciascuna rata scaduta e non pagata gli interessi di mora nella misura indicata sul frontespizio. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora (dalla scadenza delle singole somme morose o con versamento tardivo sino al giorno del loro effettivo pagamento), ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà del Cessionario di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 2° comma del codice civile.
Art. 17 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto - Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dall’art. 1186 codice civile in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario od assegno mensile, o di ritardato versamento da parte del datore di lavoro e/o delle Amministrazioni debitrici cedute anche di una sola delle rate pattuite, il Cedente potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e il Cessionario potrà dichiarare risolto con effetto immediato il contratto; tutto ciò nonostante la stipulazione della polizza assicurativa di cui all’art. 14. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto il Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta del Cessionario, tutte le somme dovute per l’estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori nonché le eventuali spese stragiudiziali e giudiziali occorse.
Art. 18 - Spese ed imposte fiscali - Le spese e le tasse di bollo e di registro, in caso d’uso, del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all’atto dell’eventuale registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora, l’Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Cessionario o da chi per esso. Tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto della sua retribuzione cedibile come disposto dall’art. 2 del citato Testo Unico. La presente operazione è soggetta ad imposta di bollo in misura fissa.
Art. 19 - Procedure concorsuali a carico del datore di lavoro - Nell’ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa od apertura di altra procedura concorsuale, anche non liquidatoria, a carico del datore di lavoro, il Cessionario potrà richiedere l’ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinunzia espressamente a favore del Cessionario e sino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 297/82. Il Cedente si impegna fin d’ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare il Cessionario di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.
Art. 20 - Comunicazioni periodiche - Il Cessionario fornisce per iscritto al Cedente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l’anno una comunicazione che dia completa e chiara informazione sullo stato del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni annuali si intendono tacitamente approvati dal Cedente in mancanza di opposizione scritta che pervenga al Cessionario entro 60 giorni da quello della ricezione delle suddette comunicazioni.
Art. 21 - Reclami - I reclami  vanno inviati, anche per lettera raccomandata A/R, ad Apulia prontoprstito S.p.A. – Ufficio Reclami presso bancApulia – Via Tiberio Solis n.40, 71016 San Severo (FG), FAX 0882/201388 o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica (e-mail) ufficioreclami@bancapulia.it o anche tramite la Sezione dedicata alla “Presentazione Reclami” del sito www.apuliaprontoprestito, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Il cliente, se non è soddisfatto della risposta  o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice, può presentare ricorso a:

  1. Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersiall’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca d’Italia, oppure chiedere all’intermediario.
  2. Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la risoluzione stragiudiziale delle controverse bancarie, finanziarie e societarie), ove  l’intermediario committente  ha aderito per i servizi di “conciliazione” o di “arbitrato”. Per sapere come rivolgersi al  Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere all’intermediario.

E’ fatto comunque salvo il diritto  del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art. 22 - Integrazioni e modificazioni - Il Cedente si impegna ora per allora a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo od integrativo o comunque necessario per la corretta esecuzione del presente contratto.
Art. 23 - Cessione del contratto e del credito - Il Cedente consente fin d’ora che l’Istituto finanziatore ceda a terzi il presente contratto ovvero i diritti di credito da esso derivanti, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento all’obbligo in capo all’eventuale nuovo Cessionario di non diminuire le tutele a favore del Cedente originario.
Art. 24 - Recesso - Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 (c.d.”Codice del Consumo”) e successive modificazioni ed integrazioni, il Cedente ha facoltà di recedere dal presente contratto, entro e non oltre 14 giorni dalla data di sottoscrizione di quest’ultimo, senza penalità, inviando una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Bellis Spa, Via Boezio, 4/C - 00193 - ROMA. L’efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cedente avesse ottenuto a qualsiasi titolo.
Art. 25 - Legge applicabile e Foro competente - Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto si applicano le leggi e la giurisdizione italiana.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CESSIONE DEL QUINTO DI PENSIONE


Art. 1 - Il documento di sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Validità e conclusione del contratto - Il contratto si intende valido e concluso nel momento in cui il Richiedente (Cedente) ha conoscenza della presa d’atto da parte della Cessionaria Apulia prontoprestito spa, mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti.
Con la predetta presa d’atto, Apulia p.p. procede alla verifica preliminare dei requisiti per l’ammissione a finanziamento dell’operazione, sulla base dei dati e della documentazione prodotta dal Richiedente e/o trasmessa dalla convenzionata.
Ai fini dell’applicazione al contratto delle condizioni economiche pro-tempore vigenti, come da foglio informativo allegato e dei tassi debitori di cui alla L. 108/96, si fa riferimento alla data della presa d’atto da parte della cessionaria. Resta inteso che eventuali modificazioni delle condizioni economiche in senso sfavorevole al Mutuatario, che fossero intervenute nel periodo intercorrente tra la data della proposta contrattuale e quella della comunicazione della presa d’atto, saranno prive di effetto per quest’ultimo.
Il Richiedente-Cedente è fin d’ora a conoscenza che il contratto di finanziamento, come sopra perfezionato, deve intendersi in ogni caso sottoposto alla condizione sospensiva della successiva delibera di accettazione da parte di Apulia p.p., dalla quale dipende la sua efficacia. La delibera di accettazione sarà comunicata al Cedente per procedere all’erogazione ed entrata in ammortamento del finanziamento, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 8, il cui verificarsi costituirà pertanto condizione di efficacia del contratto stesso, a decorrere dalla data della citata presa d’atto, ai sensi dell’art. 1360 cod.civ..
Del pari, il Richiedente prende atto che, nel caso in cui non intervenga la suddetta delibera di accettazione da parte di Apulia p.p., il contratto di finanziamento si intenderà fin dall’origine privo di effetti e la Cessionaria non sarà tenuta ad assumere alcuna obbligazione nei confronti del Richiedente o di eventuali soggetti terzi.
Art. 3 - Costituzione del mutuo - II Cedente, valendosi della facoltà di cedere il quinto della sua pensione in base alle vigenti disposizioni di legge, con riguardo al Testo Unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni (tra cui l’art. 13-bis della legge n. 80 del 14/05/2005, di conversione del d.l. 14/3/2005 n. 35, con cui è stato modificato ed integrato l’art. 1 – commi 2-bis e ss. del DPR n. 180/1950), al relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, al D.M. 27/12/2006 n. 313,si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Cessionario, dell’importo lordo di cui al sub «III», che si obbliga con il presente atto a restituire mediante la cessione pro-solvendo delle quote della sua pensione uguali, mensili e consecutive, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, con gli effetti previsti, rispettivamente, dal D.P.R. n. 180/50 e successivo regolamento e dall’art. 13-bis della Legge n. 80 del 14/05/2005 e dal D.M. 27/12/2006 n. 313, nonché dall’art. 1198 del codice civile. II prestito si intende concesso al Tasso di interesse nominale annuo pari a quanto indicato al sub «IV», corrispondente all’importo di cui al sub «a», a scalare mensilmente. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG/ISC) relativo al presente prestito, comprensivo di tutti gli oneri indicati dal successivo art. 6, con esclusione delle spese e commissioni per la rivalsa degli oneri erariali, come da comunicazioni di Banca d’Italia, è pari a quanto indicato al sub «V» calcolato ipotizzando l’anno composto da 12 mesi uguali ai sensi del Decreto Ministero del Tesoro 6 maggio 2000.
Art. 4 - Notifica all’Ente erogatore del trattamento pensionistico - Il presente contratto sarà notificato all’Ente erogatore del trattamento pensionistico, che è obbligato, ai sensi delle norme di legge richiamate dall’art. 3e per quanto possa occorrere anche per volontà del Mutuatario medesimo,  a prelevare mensilmente dalla pensione di quest’ultimo l’importo della quota ceduta, ad iniziare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito, ininterrottamente, fino alla totale estinzione del debito.  L’Ente erogatore/Ente pagatore, entro il 10 di ciascun mese, verserà  a favore del Cessionario gli importi mensili a mezzo  bonifico bancario sul c/c n. 615308061753, CIN Z, ABI 03069, CAB 03254, CODICE IBAN IT 40 Z 03069 03254 615308061753 intestato a Bellis Spa presso la Banca Intesa, o sul c/c postale n. 000082809534, CIN O, ABI 07601, CAB 04600, CODICE IBAN IT 13 O 07601 04600 000082809534, intestato a Bellis Spa. È facoltà del Cessionario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l’anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.
Art. 5 - Netto Ricavo - Il Cedente prende atto che, per la detrazione delle spese, delle commissioni, dei costi assicurativi e di tutti gli oneri a suo carico, di cui all’art. 6, il Netto Ricavo e quindi l’importo a lui erogato ammonterà  alla somma indicata alla  voce “NETTO RICAVO” riportata sul frontespizio, al lordo di eventuali estinzioni di precedenti prestiti in corso di ammortamento.
Art. 6 - Ritenute sulla liquidazione - In sede di liquidazione del prestito il Cedente autorizza il Cessionario a trattenere, in un’unica soluzione, gli importi relativi alle seguenti spese e commissioni contenute sul frontespizio sotto le lettere «a-b-c-d-e-f-g-h-i». Tali importi sono relativi alle commissioni dovute al Cessionario alla cui organizzazione il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi, per le attività conclusive del prestito (es.: la remunerazione per le prestazioni quali l’esame della documentazione, la deliberazione a la successiva amministrazione del mutuo, la elaborazione dei dati in funzione del D. Lgs. 231/2007 e della legge 108/96, le perdite per la differenza di valuta tra la data di erogazione iniziale e la data di decorrenza dell’ammortamento, per la copertura del rischio di interesse per tutta la durata dell’operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista nonché per l’eventuale ritardo nell’adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto), alle commissioni per l’attività svolta dall’agente o dal mediatore creditizio eventualmente intervenuto nell’operazione di prestito, alla rivalsa degli oneri erariali, agli oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dall’Ente Previdenziale per l’effettuazione delle trattenute, alle spese contrattuali fisse (tra le quali le spese di notifica e di eventuale registrazione), alle spese  di istruttoria della pratica per le attività preliminari del prestito, al premio anticipatamente dovuto per il costo assicurativo o di garanzia relativo alla polizza di assicurazione o alla garanzia INPDAP in virtù della quale il Mutuatario ha ottenuto, nell’interesse del Mutuante la copertura del rischio di decesso avvenuto prima dell’estinzione del debito.
Art. 7 - Estinzione anticipata - Il Cedente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l’importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell’estinzione nella misura massima consentita, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Qualora il Mutuatario non versi in un’unica soluzione entro tale data dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva rata in scadenza. In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati sotto le lettere «b-c-d-e-f-g» riportate nel frontespizio non saranno rimborsabili neppure parzialmente, come anche non saranno rimborsabili quelli espressi nel successivo art. 15. Conseguentemente il Cedente fruirà esclusivamente dell’abbuono, per il periodo di ammortamento non goduto, della quota di interessi e degli oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dall’Ente Previdenziale per l’effettuazione delle trattenute. Relativamente ai “Costi Assicurativi”, di cui alla lettera «h»  riportata nel frontespizio, la parte di premio pagata e non goduta sarà rimborsata nei tempi ed alle modalità disciplinate nella documentazione ricevuta in sede di sottoscrizione della Copertura Assicurativa.
Art. 8 - Condizioni di efficacia del contratto ed erogazione del prestito - Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 in ordine al momento di perfezionamento del contratto, il Delegante non potrà richiedere il versamento del Netto Ricavo della delegazione così come definito dal precedente art. 5, se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della delegazione stessa e, in specie, se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo, o atto ad esso equipollente, da parte dell’Amministrazione dalla quale il Delegante dipende e non sarà stato verificato dal Delegatario l’avvenuto adempimento delle altre condizioni previste e l’assenza di elementi ostativi o pregiudizievoli a suo carico.
Il Delegatario è autorizzato a trattenere e compensare dal Netto Ricavo della delegazione, nell’ipotesi di concorrenza con altri prestiti (anche non a fronte di cessione/delegazione di quote della retribuzione) e/o pignoramenti sullo stipendio, tutte le somme occorrenti per l’estinzione di tali operazioni (estinzione a cui il Delegatario provvederà a proprio insindacabile giudizio). Il Delegante, ora per allora ed in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti e/o vincoli gravanti sulla sua retribuzione compiuta dal Delegatario, accettando inoltre che tutte le somme corrisposte a tale titolo siano detratte dal Netto Ricavo.
Art. 9 - Debitore Ceduto- PerDebitore Ceduto” deve intendersi l’Ente previdenziale che liquida la pensione del Cedente e qualsiasi altra Amministrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato a riconoscere al Cedente una pensione, una somma una tantum od un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.
Art. 10 - Riduzione della pensione - Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della  pensione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la pensione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto della  pensione ridotta, cosi come previsto dagli articoli 35 e 55 del D.P.R. n. 180/50, oltre al rispetto dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 27/12/2006 in vigore dal 08/02/2007.
Art. 11 - Copertura Assicurativa del rischio di decesso del mutuatario  - A maggior garanzia del Cessionario e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute, per premorienza del Cedente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1891 del codice civile e dell’art. 54 del D.P.R. n. 180/50 viene contratta, ad esclusivo beneficio del Cessionario, una polizza di assicurazione vita con Compagnie di Assicurazione riconosciute dalla Cessionaria con cui questa ha sottoscritto specifici accordi, per l’ammontare complessivo delle quote cedute per l’intera durata dell’operazione. Per effetto di tale polizza, del costo pari a quanto indicato al sub «h», la premorienza del mutuatario determina a favore del mutuante la corresponsione da parte dell’Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, con esclusione di eventuali rate insolute del finanziamento scadute prima del decesso del mutuatario, computato alla data del decesso. A ricezione del residuo importo, da parte del mutuante, il debito si considera estinto. L’Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del mutuatario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal mutuatario a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art.2120 del c.c.) o indennità equipollente, o  somme maturate presso “Fondo Pensione”.
Art. 12 - Elezione di domicilio - II Cedente, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, elegge come domicilio la residenza indicata sul frontespizio del presente contratto od alternativamente altro indirizzo come indicato sul frontespizio del presente contratto od alternativamente la sede dell'Ente Previdenziale indicata sul frontespizio del presente contratto e s'impegna contestualmente a comunicare con tempestività ogni eventuale e successiva variazione. Il Cessionario si impegna a recepire la variazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione.
Art. 13 - Interessi di mora - Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti su ciascuna rata scaduta e non pagata gli interessi di mora nella misura indicata sul frontespizio. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora (dalla scadenza delle singole somme morose o con versamento tardivo sino al giorno del loro effettivo pagamento), ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà del Cessionario di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 2° comma del codice civile.
Art. 14 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto - Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dall’art. 1186 codice civile in caso di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dell’emolumento od assegno, o di ritardato versamento da parte dell’Ente Previdenziale anche di una sola delle rate pattuite, il Cedente potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e il Cessionario potrà dichiarare risolto con effetto immediato il contratto. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto il Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta del Cessionario, tutte le somme dovute per l’estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori nonché le eventuali spese stragiudiziali e giudiziali occorse.
Art. 15 - Spese ed imposte fiscali - Le spese e le tasse di bollo e di registro, in caso d’uso, del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all’atto dell’eventuale registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cedente, il quale autorizza, ora per allora, l’Ente Previdenziale a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Cessionario o da chi per esso. Tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto della sua retribuzione cedibile come disposto dall’art. 2 del citato Testo Unico. La presente operazione è soggetta ad imposta di bollo in misura fissa.
Art. 16 - Procedure concorsuali a carico dell’Ente previdenziale - Nell’ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa od apertura di altra procedura concorsuale, anche non liquidatoria, a carico dell’Ente previdenziale, il Cessionario potrà richiedere l’ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinunzia espressamente a favore del Cessionario e sino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 297/82. Il Cedente si impegna fin d’ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare il Cessionario di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.
Art. 17 - Comunicazioni periodiche - Il Cessionario fornisce per iscritto al Cedente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l’anno una comunicazione che dia completa e chiara informazione sullo stato del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni annuali si intendono tacitamente approvati dal Cedente in mancanza di opposizione scritta che pervenga al Cessionario entro 60 giorni da quello della ricezione delle suddette comunicazioni.
Art. 18 - Reclami - I reclami  vanno inviati, anche per lettera raccomandata A/R, ad Apulia prontoprstito S.p.A. – Ufficio Reclami presso bancApulia – Via Tiberio Solis n.40, 71016 San Severo (FG), FAX 0882/201388 o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica (e-mail) ufficioreclami@bancapulia.it o anche tramite la Sezione dedicata alla “Presentazione Reclami” del sito www.apuliaprontoprestito, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Il cliente, se non è soddisfatto della risposta  o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice, può presentare ricorso a:

  1. Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersiall’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca d’Italia, oppure chiedere all’intermediario.
  2. Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la risoluzione stragiudiziale delle controverse bancarie, finanziarie e societarie), ove  l’intermediario committente  ha aderito per i servizi di “conciliazione” o di “arbitrato”. Per sapere come rivolgersi al  Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere all’intermediario.

E’ fatto comunque salvo il diritto  del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art. 19 - Integrazioni e modificazioni - Il Cedente si impegna ora per allora a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo od integrativo o comunque necessario per la corretta esecuzione del presente contratto.
Art. 20 - Cessione del contratto e del credito - Il Cedente consente fin d’ora che l’Istituto finanziatore ceda a terzi il presente contratto ovvero i diritti di credito da esso derivanti, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento all’obbligo in capo all’eventuale nuovo Cessionario di non diminuire le tutele a favore del Cedente originario.
Art. 21 - Recesso - Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 (c.d.”Codice del Consumo”) e successive modificazioni ed integrazioni, il Cedente ha facoltà di recedere dal presente contratto, entro e non oltre 14 giorni dalla data di sottoscrizione di quest’ultimo, senza penalità, inviando una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Bellis Spa, Via Boezio, 4/C - 00193 - ROMA. L’efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cedente avesse ottenuto, a qualsiasi titolo.
Art. 22 - Legge applicabile e Foro competente - Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto si applicano le leggi e la giurisdizione italiana.

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Art. 1 - Il documento di sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2- Validità e conclusione del contratto – Il contratto si intende valido e concluso nel momento in cui il Richiedente-Delegante ha conoscenza della presa d’atto da parte del Delegatario Apulia prontoprestito spa, mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti, e previa accettazione del Debitore Delegato.
Con la predetta presa d’atto, Apulia p.p., procede alla verifica preliminare dei requisiti per l’ammissione a finanziamento dell’operazione, sulla base dei dati e della documentazione prodotta dal Richiedente e/o trasmessa dalla convenzionata.
Ai fini dell’applicazione al contratto delle condizioni economiche pro-tempore vigenti, come da foglio informativo allegato e dei tassi debitori di cui alla L. 108/96, si fa riferimento alla data della presa d’atto da parte della delegataria. Resta  inteso che eventuali modificazioni delle condizioni economiche in senso sfavorevole al Mutuatario, che fossero intervenute nel periodo intercorrente tra la data della proposta contrattuale e quella della comunicazione della  presa d’atto,  saranno prive di effetto per quest’ultimo.
Il Richiedente-Delegante è fin d’ora a conoscenza che il contratto di finanziamento, come sopra perfezionato, deve intendersi in ogni caso sottoposto alla condizione sospensiva della successiva delibera di accettazione da parte di Apulia p.p., dalla quale dipende la sua efficacia. La delibera di accettazione sarà comunicata al Delegante per procedere all’erogazione ed entrata in ammortamento del finanziamento, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 8, il cui verificarsi costituirà pertanto condizione di efficacia del contratto stesso, a decorrere dalla data della citata presa d’atto, ai sensi dell’art. 1360 cod.civ..
Del pari, il Richiedente prende atto che, nel caso in cui non intervenga la suddetta delibera di accettazione da parte di Apulia p.p., il contratto di finanziamento si intenderà fin dall’origine privo di effetti, e il Delegatario non sarà tenuto ad assumere alcuna obbligazione nei confronti del Richiedente o di eventuali soggetti terzi.
Art. 3 - Costituzione del mutuo - II Delegante, avvalendosi della facoltà di rilasciare delegazione irrevocabile di pagamento a valere sulla sua retribuzione in base alle vigenti disposizioni di legge, con riguardo, in particolare, agli articoli 1269 e 1723, comma 2° codice civile, nonché del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni (tra cui l’art. 13-bis della legge n. 80 del 14/05/2005, di conversione del d.l. 14/3/2005 n. 35, con cui è stato modificato ed integrato l’art. 1 – commi 2-bis e ss. del DPR n. 180/1950), al relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, al D.M. 27/12/2006 n. 313, si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Delegatario, dell’importo lordo di cui al sub «III», che si obbliga con il presente atto a restituire mediante la trattenuta delle quote del suo stipendio uguali, mensili e consecutive, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, e versamento delle medesime da parte del datore di lavoro al Delegatario Apulia p.p., con gli effetti previsti dal D.P.R n. 180/50 e successivo regolamento, nonché dagli articoli 1269 e 1723 comma 2° del codice civile. II prestito si intende concesso al Tasso di interesse nominale annuo pari a quanto indicato al sub «IV», corrispondente all’importo di cui al sub «a», a scalare mensilmente. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG/ISC) relativo al presente prestito, comprensivo di tutti gli oneri indicati dal successivo art. 6, con esclusione delle spese e commissioni per la rivalsa degli oneri erariali, come da comunicazioni di Banca d’Italia, è pari a quanto indicato al sub «V» calcolato ipotizzando l’anno composto da 12 mesi uguali ai sensi del Decreto Ministero del Tesoro 6 maggio 2000.
Art. 4 - Notifica all’Amministrazione datrice di lavoro - Il presente contratto sarà notificato all’Amministrazione dalla quale il Delegante dipende a cui quest’ultimo conferisce mandato irrevocabile,ai sensi delle norme di legge richiamate dall’art. 3, e per gli effetti dell’art. 1723, comma 2, codice civile. L’Amministrazione datrice di lavoro provvederà, pertanto, a prelevare mensilmente dalla retribuzione del Delegante l’importo della quota delegata, a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito, ininterrottamente, fino alla totale estinzione del debito. L’Amministrazione dalla quale il Delegante dipende, entro il 10 di ciascun mese, verserà a favore del Delegatario, gli importi mensili a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 615308061753, CIN Z, ABI 03069, CAB 03254, CODICE IBAN IT 40 Z 03069 03254 615308061753 intestato a Bellis Spa presso la Banca Intesa, o sul c/c postale n. 000082809534, CIN O, ABI 07601, CAB 04600, CODICE IBAN IT 13 O 07601 04600 000082809534, intestato a Bellis Spa. È facoltà del Delegatario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l’anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.
Art. 5 - Netto Ricavo - Il Delegante prende atto che, per la detrazione delle spese, delle commissioni, dei costi assicurativi e di tutti gli oneri a suo carico, di cui all’art. 6, il Netto Ricavo e quindi l’importo a lui erogato ammonterà  alla somma indicata alla  voce “NETTO RICAVO” riportata sul frontespizio, al lordo di eventuali estinzioni di precedenti prestiti in corso di ammortamento.
Art. 6 - Ritenute sulla liquidazione - In sede di liquidazione del prestito il Delegante autorizza il Delegatario a trattenere, in un’unica soluzione, gli importi relativi alle seguenti spese e commissioni contenute sul frontespizio sotto le lettere «a-b-c-d-e-f-g-h-h1-i». Tali importi sono relativi alle commissioni dovute al Delegatario alla cui organizzazione il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi, per le attività conclusive del prestito es.: (la remunerazione per le prestazioni quali l’esame della documentazione, la deliberazione a la successiva amministrazione del mutuo, la elaborazione dei dati in funzione del D. Lgs. 231/2007 e della legge 108/96, le perdite per la differenza di valuta tra la data di erogazione iniziale e la data di decorrenza dell’ammortamento, per la copertura del rischio di interesse per tutta la durata dell’operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista nonché per l’eventuale ritardo nell’adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato e per ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto), alle commissioni per l’attività svolta dall’agente o dal mediatore creditizio eventualmente intervenuto nell’operazione di prestito, alla rivalsa degli oneri erariali, agli oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dal Debitore Delegato per l’effettuazione delle trattenute, alle spese contrattuali fisse (tra le quali le spese di notifica e di eventuale registrazione), alle spese  di istruttoria della pratica per le attività preliminari del prestito, al premio anticipatamente dovuto per il costo assicurativo o di garanzia relativo alle polizze di assicurazione o alla garanzia INPDAP in virtù della quale il Mutuatario ha ottenuto, nell’interesse del Mutuante, la copertura del rischio di decesso Mutuante la copertura del  rischio di decesso (Polizza Vita) e la copertura del rischio dell’impossibilità di adempiere all’obbligazione di pagamento a favore dell’Ente Mutuante a causa della perdita dell’impiego con conseguente cessazione  dell’erogazione dello stipendio (Polizza Perdite Pecuniarie) avvenuti prima dell’estinzione del debito.
Art. 7 - Estinzione anticipata - Il Delegante ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l’importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell’estinzione nella misura massima consentita, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Qualora il Delegante non versi in un’unica soluzione entro tale data dette somme, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva rata in scadenza. In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati sotto le lettere «b-c-d-e-f-g» riportate nel frontespizio non saranno rimborsabili neppure parzialmente, come anche non saranno rimborsabili quelli espressi nel successivo art. 18. Conseguentemente il Delegante fruirà esclusivamente dell’abbuono, per il periodo di ammortamento non goduto, della quota di interessi e degli oneri imposti relativi al rimborso dei costi sostenuti dal Debitore Delegato per l’effettuazione delle trattenute.
Relativamente ai “Costi Assicurativi”, di cui alle lettere «h - h1» riportate nel frontespizio, la parte di premio pagata e non goduta sarà rimborsata nei tempi ed alle modalità disciplinate nella documentazione ricevuta in sede di sottoscrizione della Copertura Assicurativa.
Art. 8 - Condizioni di efficacia del contratto ed erogazione del prestito – Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 in ordine al momento di perfezionamento del contratto, il Delegante non potrà richiedere il versamento del Netto Ricavo della delegazione così come definito dal precedente art. 5, se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della delegazione stessa e, in specie, se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo, o atto ad esso equipollente, da parte dell’Amministrazione dalla quale il Delegante dipende e non sarà stato verificato dal Delegatario l’avvenuto adempimento delle altre condizioni previste e l’assenza di elementi ostativi o pregiudizievoli a suo carico.
Il Delegatario è autorizzato a trattenere e compensare dal Netto Ricavo della delegazione, nell’ipotesi di concorrenza con altri prestiti (anche non a fronte di cessione/delegazione di quote della retribuzione) e/o pignoramenti sullo stipendio, tutte le somme occorrenti per l’estinzione di tali operazioni (estinzione a cui il Delegatario provvederà a proprio insindacabile giudizio). Il Delegante, ora per allora ed in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti e/o vincoli gravanti sulla sua retribuzione compiuta dal Delegatario, accettando inoltre che tutte le somme corrisposte a tale titolo siano detratte dal Netto Ricavo.
Art. 9 - Debitore Delegato - PerDebitore Delegato” deve intendersi il datore di lavoro del Delegato e qualsiasi altra Amministrazione, Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a riconoscere al Delegante una retribuzione, una somma una tantum od un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.
Art. 10 - Cambiamento del datore di lavoro - Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il Delegante dà facoltà ed autorizza sin da ora il Delegatario a notificare il presente contratto alla stessa perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà la ritenuta della quota mensile suddetta, nonché su quanto indicato dal successivo art. 11 del presente atto. Agli effetti di cui sopra il Delegante si obbliga a comunicare al Delegatario con la massima tempestività tutte le modifiche del suo rapporto di lavoro nonché il suo trasferimento al Delegatario ed all’Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella, ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate all’art. 1 del D.P.R. n. 180/50, il conto della presente delegazione assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Delegatario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Delegante.
Art. 11 - Cessazione del Rapporto di lavoro, vincolo del TFR - La delegazione irrevocabile di pagamento rilasciata ai sensi del presente contratto estenderà i suoi effetti sul trattamento di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, sussista diritto al trattamento pensionistico e l’Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro il vincolo derivante dalla delegazione di pagamento si estenderà al trattamento di fine rapporto, all’eventuale liquidazione della prestazione di cui agli articoli 11 e 14 del D.Lgs. N.252 DEL 05/12/2005  e sulle somme dovute al Delegante a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione; a tal fine il Delegante consente che il Debitore Delegato trattenga da tali somme l’importo necessario per l’estinzione della delegazione e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il Delegante medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Delegante si impegna a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto durante l’ammortamento del prestito riconoscendo che tali somme (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di garanzia in favore del Delegatario per l’integrale rimborso dell’operazione. Gli eventuali oneri imposti dall’Amministrazione o dagli Enti di previdenza per l’effettuazione delle trattenute saranno a carico del Delegante. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro, anziché ad una pensione o ad altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma una tantum a titolo di indennità di fine rapporto o di capitale assicurato od altro, a carico tanto del datore di lavoro, quanto di qualsiasi altro Ente o Cassa Pensioni, Fondo od Istituto di Previdenza o di Assicurazione anche privato, tale somma dovrà essere corrisposta come credito ceduto (pro-solvendo) in un’unica soluzione al Delegatario fino alla concorrenza dell’intero residuo debito, scontati, nell’ipotesi di estinzione anticipata, i soli interessi contrattuali non ancora maturati. Nel caso del diritto del Delegante a ricevere congiuntamente sia una somma una tantum, sia un trattamento pensionistico od altro assegno continuativo o di previdenza anche privata, il prestito assistito dalla delegazione dovrà essere estinto prima con trattenuta della somma corrisposta una tantum e, ove questa somma non fosse sufficiente ad estinguerlo, con trattenuta per il residuo eventuale sulla pensione od assegno vitalizio. Il Delegante riconosce e consente, quindi, a che la delegazione estenda i suoi effetti ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della fine del rapporto di lavoro, con efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del presente contratto. Se tuttavia, dette somme non fossero sufficienti ad estinguere il debito residuo, ovvero il datore di lavoro e/o le Amministrazioni interessate non dovessero provvedervi, il Delegante fin d’ora si riconosce obbligato all’immediato pagamento in un’unica soluzione di quanto dovuto per l’estinzione della delegazione, con conseguente immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura prevista dall’ art. 16.
Art. 12 – Riduzione della retribuzione - Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Delegante – ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa – il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare le trattenute fino alla totale estinzione del debito.
Art. 13 - Copertura Assicurativa del rischio di decesso del mutuatario - A maggior garanzia del Delegatario e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote delegate per premorienza del Delegante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1891 del codice civile e dell’art. 54 del D.P.R. n. 180/50 viene contratta, ad esclusivo beneficio del Delegatario, una polizza di assicurazione vita con Compagnie di Assicurazione riconosciute dalla Delegataria con cui questa ha sottoscritto specifici accordi, per l’ammontare complessivo delle quote delegate per l’intera durata dell’operazione. Per effetto di tale polizza, del costo pari a quanto indicato al sub «h», la premorienza del mutuatario determina a favore del mutuante la corresponsione da parte dell’Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, con esclusione di eventuali rate insolute del finanziamento scadute prima del decesso del mutuatario, computato alla data del decesso. A ricezione del residuo importo, da parte del mutuante, il debito si considera estinto. L’Assicuratore rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del mutuatario e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal mutuatario a garanzia del finanziamento quali: trattamento di fine rapporto (art.2120 del c.c.) o indennità equipollente, ovvero somme maturate presso “Fondo Pensione”.
Art. 14 - Copertura Assicurativa del rischio di mancato adempimento, da parte del Mutuatario, dell’obbligazione di rimborso del finanziamento - A maggior garanzia del Mutuante e per qualunque eventualità cessasse, in tutto od in parte, il pagamento delle quote cedute a causa della perdita dell’impiego del Mutuatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1891 del codice civile e dell’art. 54 del D.P.R. n. 180/50 il Mutuatario stesso deve contrarre, ad esclusivo beneficio del Mutuante, una polizza di assicurazione “Perdite Pecuniarie” con Compagnie di Assicurazione riconosciute dal Mutuante con cui questo ha sottoscritto specifici accordi, per l’ammontare complessivo delle quote cedute per l’intera durata dell’operazione. Per effetto di tale polizza, del costo pari a quanto indicato al sub «h1», la perdita dell’impiego del Mutuatario determina a favore del Mutuante la corresponsione da parte dell’Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del verificarsi dell’evento, con esclusione di eventuali rate insolute del finanziamento scadute prima della perdita dell’impiego. Il premio è pagato dal Mutuatario e la surrogazione dell’assicuratore verso il Mutuatario stesso non è consentita. 
 Il Mutuatario prende atto che nel caso in cui non abbia sottoscritto una “Polizza Perdite Pecuniarie” il Mutuante, con costi a proprio carico, stipula una Polizza Credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell’obbligazione di rimborso di finanziamento del Mutuatario. Per le somme corrisposte al Mutuante dall’Assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del Mutuante verso il Mutuatario ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione, Istituto di Previdenza Obbligatoria.
Art. 15 - Elezione di domicilio – II Delegante, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, elegge come domicilio la residenza indicata sul frontespizio del presente contratto od alternativamente altro indirizzo come indicato sul frontespizio del presente contratto od alternativamente la sede dell’amministrazione dalla quale dipende indicata sul frontespizio del presente contratto e s'impegna contestualmente a comunicare con tempestività ogni eventuale e successiva variazione. Il Delegatario si impegna a recepire la variazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione.
Art. 16 - Interessi di mora - Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti su ciascuna rata scaduta e non pagata gli interessi di mora nella misura indicata sul frontespizio. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora (dalla scadenza delle singole somme morose o con versamento tardivo sino al giorno del loro effettivo pagamento), ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà del Delegatario di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456, 2° comma, del codice civile.
Art. 17 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto - Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dall’art. 1186 codice civile in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario od assegno mensile, o di ritardato versamento da parte del datore di lavoro e/o delle Amministrazioni debitrici delegate anche di una sola delle rate pattuite, il Delegante potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e il Delegatario potrà dichiarare risolto con effetto immediato il contratto; tutto ciò nonostante la stipulazione della polizza assicurativa di cui all’art. 14. In conseguenza della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto il Delegante dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta del Delegatario, tutte le somme dovute per l’estinzione della delegazione, ivi compresi gli interessi moratori nonché le eventuali spese stragiudiziali e giudiziali occorse.
Art. 18 - Spese ed imposte fiscali - Le spese e le tasse di bollo e di registro, in caso d’uso, del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all’atto dell’eventuale registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Delegante, il quale autorizza, ora per allora, l’Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Delegatario o da chi per esso. Tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto della sua retribuzione delegabile come disposto dall’art. 2 del citato Testo Unico. La presente operazione è soggetta ad imposta di bollo  in misura fissa.
Art. 19 - Procedure concorsuali a carico del datore di lavoro - Nell’ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa od apertura di altra procedura concorsuale, anche non liquidatoria, a carico del datore di lavoro, il Delegatario potrà richiedere l’ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Delegante, il quale rinunzia espressamente a favore del Delegatario e sino a completa estinzione della delegazione, alla facoltà di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 297/82. Il Delegante si impegna fin d’ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare il Delegatario di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.
Art. 20 - Comunicazioni periodiche - Il Delegatario fornisce per iscritto al Delegante alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l’anno una comunicazione che dia completa e chiara informazione sullo stato del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni annuali si intendono tacitamente approvati dal Delegante in mancanza di opposizione scritta che pervenga al Delegatario entro 60 giorni da quello della ricezione delle suddette comunicazioni.
Art. 21 - Reclami - I reclami  vanno inviati, anche per lettera raccomandata A/R, ad Apulia prontoprstito S.p.A. – Ufficio Reclami presso bancApulia – Via Tiberio Solis n.40, 71016 San Severo (FG), FAX 0882/201388 o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica (e-mail) ufficioreclami@bancapulia.it o anche tramite la Sezione dedicata alla “Presentazione Reclami” del sito www.apuliaprontoprestito, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Il cliente, se non è soddisfatto della risposta  o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice, può presentare ricorso a:

  1. Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersiall’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca d’Italia, oppure chiedere all’intermediario.
  2. Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la risoluzione stragiudiziale delle controverse bancarie, finanziarie e societarie), ove  l’intermediario committente  ha aderito per i servizi di “conciliazione” o di “arbitrato”. Per sapere come rivolgersi al  Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere all’intermediario.

E’ fatto comunque salvo il diritto  del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria
Art. 22 - Integrazioni e modificazioni - Il Delegante si impegna ora per allora a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo od integrativo o comunque necessario per la corretta esecuzione del presente contratto.
Art. 23 - Cessione del contratto e del credito - Il Delegante consente fin d’ora che l’Istituto finanziatore ceda a terzi il presente contratto ovvero i diritti di credito da esso derivanti, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento all’obbligo in capo all’eventuale nuovo Delegatario di non diminuire le tutele a favore del Delegante originario.
Art. 24 - Recesso - Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 (c.d.”Codice del Consumo”) e successive modificazioni ed integrazioni, il Delegante ha facoltà di recedere dal presente contratto, entro e non oltre 14 giorni dalla data di sottoscrizione di quest’ultimo, senza penalità, inviando una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Bellis Spa, Via Boezio, 4/C - 00193 - ROMA. L’efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Delegante avesse ottenuto, a qualsiasi titolo.
Art. 25 - Legge applicabile e Foro competente - Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto si applicano le leggi e la giurisdizione italiana.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento.

 

Luogo e data: ………………………, lì ……………………………….
 

Il Mutuatario ……………………………………………………………………..

Il Sottoscritto, incaricato dell’identificazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità, di aver proceduto, in nome e per conto di Apulia prontoprestito spa., all’identificazione del Richiedente, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive integrazioni e che le firme apposte sulla presente richiesta sono vere e autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Richiedente i cui dati personali, riportati nella presente domanda, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi in corso di validità, esibiti in originale.

data …………………., luogo ……………………..

 

Il Collaboratore/Agente/Mediatore Creditizio

 

 

…………………………………………………………

(Timbro e firma del Collaboratore/Agente/Mediatore Creditizio con qualifica, n. UIF)

 

 

BELLIS SPA

 

 

________________________________
(Timbro e firma )

Per procura conferita da Apulia prontoprestito spa per Atto a rogito notaio dott. Lucia D'Erminio di Termoli (CB) del 24/06/2009 Rep. n. 11667 Racc n. 5519

 

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

(Art. 49 Regolamento ISVAP n. 5/2006)

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI

INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006

in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano all’Assicurato copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela dell’Assicurato;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano

all’Assicurato - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale dell’Assicurato, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dall’Assicurato stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza

e) consegnano all’Assicurato copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dall’Assicurato, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto),

nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Con la presente sottoscrizione dichiaro di aver preso visione e ricevuto copia della documentazione informativa precontrattuale di cui all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti degli assicurati; Informazioni sull’intermediario, su potenziali situazioni di conflitto d’interessi e sugli strumenti di tutela dell’assicurato;) prima dell’adesione al Programma Assicurativo.

Cognome_____________________________Nome_______________________Codice Fiscale _____________________

Data _________________________ Firma (leggibile) _______________________

INTERMEDIARIO/106

INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO, SU POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DELL’ASSICURATO

Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e

disciplinari.

PARTE I

a) cognome, nome e ruolo del soggetto che entra in contatto con l’Assicurato ________________________________________________________________________________

b) SOLO PER GLI “ESTERNI” - numero, data di iscrizione nel registro e sezione di appartenenza

________________________________________________________________________________

c) indirizzo delle sedi operative

________________________________________________________________________________

d) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica

________________________________________________________________________________

e) l’attività di intermediazione è svolta per:

Bellis S.p.A. – con sede legale in Via Boezio, 4/C – Tel 06/32803594 Iscritta alla sezione “E” del Registro Unico Informatico numero E000197840 .

f) la denominazione sociale dell’impresa di cui sono offerti i prodotti è

HDI Assicurazioni S.p.A. – Polizza di Tutela del Credito;

NET Insurance S.p.A. – Polizza di Tutela del Credito;

g) l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta è l’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it)

PARTE II

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

a) l’intermediario iscritto alla sezione E del registro e Bellis S.p.A., non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.

b) nessuna impresa di assicurazione sopra indicata e nessuna impresa controllante di un’impresa di assicurazione sopra indicata è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario iscritto alla sezione E del registro ne di Bellis S.p.A.;

c) l’intermediario iscritto alla sezione “E”e Bellis S.p.A. propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. L’intermediario s’impegna ad avvisare l’Assicurato del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari e, su richiesta del medesimo, ad indicare tali imprese.

PARTE III

Informazioni sugli strumenti di tutela dell’Assicurato

a) i premi pagati dall’Assicurato agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso;

b) ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, l’Assicurato a facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa di cui sono offerti i prodotti:

HDI Assicurazioni S.p.A. Via Abruzzi, 10 00187 Roma (RM);

NET Insurance S.p.A. Via Giuochi Istmici, 40 00194 Roma (RM)

L’Assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Impresa, entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti,Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa

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RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA(*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO DI RIFERIMENTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE 1°OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2009

APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI
CLASSI DI IMPORTO
TASSI MEDI
TASSI SOGLIA
SOGLIA INTERESSI MORA
 
(in euro)
(su base annua)
(su base annua)
(su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
fino a 5.000
12,48
18,720
21,870
oltre 5.000
9,82
14,730
17,880
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO
fino a 1.500
18,49
27,735
30,885
oltre 1.500
13,12
19,680
22,830
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI
fino a 5.000
9,74
14,610
17,760
da 5.000 a 100.000
6,31
9,465
12,615
oltre 100.000
4,28
6,420
9,570

FACTORING

fino a 50.000
5,53
8,295
11,445
oltre 50.000
3,73
5,595
8,745
CREDITI PERSONALI
11,94
17,910
21,060
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE  
13,35
20,025
23,175
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE
fino a 5.000
14,86
22,290
25,440
oltre 5.000
11,88
17,820
20,970
LEASING STRUMENTALE
fino a 25.000
9,23
13,845
16,995
oltre 25.000
5,55
8,325
11,475
LEASING IMMOBILIARE
3,86
5,790
8,940
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALE
fino a 25.000
10,73
16,095
19,945
oltre 25.000
8,77
13,155
16,305
CREDITO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO RATEALE
fino a 5.000
13,12
19,680
22,830
oltre 5.000
11,53
17,295
20,445
CREDITO REVOLVING
fino a 5.000
17,37
26,055
29,205
oltre 5.000
13,01
19,515
22,665
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA
Tasso fisso
5,17
7,755
10,905
Tasso variabile
2,63
3,945
7,095

AVVERTENZE: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/1996, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.
I TASSI NON COMPRENDONO LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO CHE, NELLA MEDIA DELLE OPERAZIONI RILEVATE, SI RAGGUAGLIA A 0,65 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009. Mod.

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